Menù di navigazione

Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 18
- Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l’equilibrio di mercato (articolo 15 l.r. 68/2012 )
1. La proposta dei consorzi di tutela di cui all’articolo 15, comma 1 della legge deve riportare i seguenti elementi:
a) consistenza e caratteristiche delle aziende che producono il vino a DO interessato;
b) superfici idonee a produrre il vino a DO interessato, caratteristiche degli impianti viticoli quali consistenza, età, tipo di impianto e stato fitosanitario;
c) le produzioni e in particolare le tipologie di prodotto, l'andamento delle produzioni e delle giacenze, con riferimento alle ultime cinque campagne;
d) l’evoluzione delle superfici vitate nel tempo e in particolare le estirpazioni, i reimpianti, l’acquisizione di diritti di reimpianto, i nuovi impianti, con riferimento alle ultime cinque campagne;
e) il mercato e in particolare le caratteristiche dei mercati, l'andamento dei prezzi, l'evoluzione della domanda di mercato, le previsioni di mercato;
f) le potenzialità produttive, orientamenti e disponibilità delle aziende agricole, aree vocate alla produzione del vino interessato;
g) gli interventi sui vigneti esistenti realizzati nel corso delle ultime cinque campagne, con particolare riferimento alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e della misura della vendemmia verde inserite nel programma nazionale di sostegno di cui al reg. (CE) n. 1234/2007;
h) altri interventi realizzati nel corso delle ultime cinque campagne viticole, quali: interventi finanziari, ricorso alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al reg. (CE) n. 1234/2007, interventi inerenti la formazione professionale, la ricerca e la sperimentazione;
2. Qualora il consorzio interessato intenda chiedere il rinnovo della limitazione della superficie rivendicabile, è tenuto a presentare alla provincia competente la richiesta di rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del provvedimento, fermo restando che la limitazione della superficie rivendicabile rimane comunque valida fino alla conclusione dell’istruttoria e all’adozione del nuovo provvedimento da parte della provincia.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.