Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2) [Regolamento tacitamente abrogato].
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013
Art. 18
- Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l’equilibrio di mercato (articolo 15 l.r. 68/2012 )
1. La proposta dei consorzi di tutela di cui all’articolo 15, comma 1 della legge deve riportare i seguenti elementi:
a) consistenza e caratteristiche delle aziende che producono il vino a DO interessato;
b) superfici idonee a produrre il vino a DO interessato, caratteristiche degli impianti viticoli quali consistenza, età, tipo di impianto e stato fitosanitario;
c) le produzioni e in particolare le tipologie di prodotto, l'andamento delle produzioni e delle giacenze, con riferimento alle ultime cinque campagne;
d) l’evoluzione delle superfici vitate nel tempo e in particolare le estirpazioni, i reimpianti, l’acquisizione di diritti di reimpianto, i nuovi impianti, con riferimento alle ultime cinque campagne;
e) il mercato e in particolare le caratteristiche dei mercati, l'andamento dei prezzi, l'evoluzione della domanda di mercato, le previsioni di mercato;
f) le potenzialità produttive, orientamenti e disponibilità delle aziende agricole, aree vocate alla produzione del vino interessato;
g) gli interventi sui vigneti esistenti realizzati nel corso delle ultime cinque campagne, con particolare riferimento alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e della misura della vendemmia verde inserite nel programma nazionale di sostegno di cui al reg. (CE) n. 1234/2007;
h) altri interventi realizzati nel corso delle ultime cinque campagne viticole, quali: interventi finanziari, ricorso alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al reg. (CE) n. 1234/2007, interventi inerenti la formazione professionale, la ricerca e la sperimentazione;
2. Qualora il consorzio interessato intenda chiedere il rinnovo della limitazione della superficie rivendicabile, è tenuto a presentare alla provincia competente la richiesta di rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del provvedimento, fermo restando che la limitazione della superficie rivendicabile rimane comunque valida fino alla conclusione dell’istruttoria e all’adozione del nuovo provvedimento da parte della provincia.
Note del Redattore:
Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.