Menù di navigazione

Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 17
- Rivendicazione annuale delle produzioni di vini a DO (articolo 14 l.r. 68/2012 )
1. La rivendicazione annuale delle produzione dei vini a DO è effettuata con le seguenti modalità:
a) la rivendicazione delle produzioni è effettuata sulla base dei dati registrati nello schedario viticolo;
b) l’unità di base è il vigneto, costituito da un' unità vitata o unità vitata estesa o da un insieme di unità vitate o di unità vitate estese, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione;
c) il vigneto deve essere totalmente idoneo a produrre i vini a DO che si intende rivendicare, anche parzialmente, e pertanto nel suo complesso deve rispettare la base ampelografica prevista dai relativi disciplinari di produzione alla data di inizio della raccolta delle uve;
d) la produzione di un' unità vitata può concorrere alla produzione di più vigneti;
e) per ciascun vino a DO le percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita dell’impianto, in relazione alla data di impianto, sono il 60 per cento al terzo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal quarto anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. Qualora l’impianto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l’anno di impianto;
f) per ciascun vino a DO in caso di sovrainnesto le percentuali massime di produzione di uva sono il 60 per cento al secondo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal terzo anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. Qualora il sovrainnesto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l’anno di sovrainnesto.
2. Fatto salvo quanto disposto dalle province ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della legge, in fase di rivendicazione annuale delle produzioni, la superficie rivendicabile riferita a ciascuna denominazione può essere destinata anche alla produzione delle singole tipologie e sottozone della medesima denominazione e alla produzione dei vini cosiddetti “di ricaduta”, qualora previsto dai disciplinari di produzione, purché le superfici oggetto di rivendicazione siano idonee dal punto di vista tecnico-produttivo.
3. I soggetti che intendono rivendicare le produzioni dei vini a DO presentano, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, una dichiarazione utilizzando il modello di dichiarazione predisposto da ARTEA, in accordo con la competente struttura della Giunta regionale.
4. Mediante i servizi del sistema informativo di ARTEA, i dati delle dichiarazioni sono resi disponibili, alla Regione Toscana, alle strutture di controllo autorizzate per le DO di propria competenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti in riferimento alle singole DO di competenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.