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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 16
- Idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO (articolo 13 l.r. 68/2012 )
1. L’idoneità tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione di cui all’articolo 13, comma 1 della legge, di seguito idoneità, è attribuita ad un'unità vitata nella sua interezza.
2. L’idoneità è attribuita anche se il rapporto percentuale fra i vitigni non rispetta quello stabilito dal disciplinare di produzione del vino a DO, a condizione che i vitigni presenti nell’unità vitata siano consentiti dal disciplinare medesimo.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.