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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 15
- Trasferimento dei diritti di reimpianto (articolo 12 l.r. 68/2012 )
1. Nel caso di trasferimento della conduzione totale o parziale di un' azienda di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge, il diritto di reimpianto oggetto di trasferimento deve essere esplicitamente citato nell’atto di trasferimento dell’azienda.
2. La compravendita di diritti di reimpianto di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) della legge deve essere effettuata con scrittura privata registrata o altro atto registrato tra le parti contraenti.
3. Negli atti di trasferimento della conduzione totale o parziale di un' azienda e di compravendita di diritti di reimpianto, devono essere indicati gli estremi identificativi del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento.
4. Il diritto acquisito a seguito di trasferimento deve essere registrato a cura della provincia nel registro dei diritti su richiesta del conduttore che ha acquisito il diritto. La richiesta di registrazione del diritto è presentata tramite la DUA allegando l’atto di trasferimento del diritto.
5. Nel caso in cui la provenienza del diritto acquisito sia regionale, la provincia procede al cambio di intestazione salvo motivi ostativi entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA di cui all’articolo 12, comma 5 della legge.
6. Nel caso in cui il diritto di reimpianto acquisito provenga da altre regioni italiane, la provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della DUA di cui all’articolo 12, comma 5 della legge, richiede alla regione di provenienza del diritto il riscontro sulla effettiva sussistenza del diritto di reimpianto e sull’assenza di vincoli al trasferimento. Nel caso di esito positivo della verifica, la provincia iscrive e certifica il diritto di reimpianto nel registro dei diritti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della regione di provenienza del diritto, informandone la medesima regione.
7. La provincia, al momento dell’iscrizione del diritto di reimpianto proveniente da altre regioni italiane nel registro dei diritti, applica un coefficiente di riduzione proporzionale nel caso in cui la resa del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento sia inferiore a quella media regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del presente regolamento.
8. Alla comunicazione di cui all’articolo 12, comma 7 della legge deve essere allegato l’atto di trasferimento.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.