Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2) [Regolamento tacitamente abrogato].
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013
Art. 14
- Impianto di superfici vitate per il consumo familiare (articolo 11 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore, successivamente alla realizzazione di un impianto destinato al consumo familiare, presenta la DUA o una dichiarazione cartacea, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) la rappresentazione grafica del vigneto;
b) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
c) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
d) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni cartacee di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 4 della legge sono presentate ad ARTEA che provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.
Note del Redattore:
Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.