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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 14
- Impianto di superfici vitate per il consumo familiare (articolo 11 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore, successivamente alla realizzazione di un impianto destinato al consumo familiare, presenta la DUA o una dichiarazione cartacea, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) la rappresentazione grafica del vigneto;
b) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
c) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
d) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni cartacee di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 4 della legge sono presentate ad ARTEA che provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.