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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 13
- Reimpianto di superfici vitate con diritto anticipato (articolo 9 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore che procede alla realizzazione di un reimpianto anticipato ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge, è tenuto a stipulare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della provincia competente per UTE pari a 400 euro per ogni decara di superficie vitata da estirpare, a titolo di cauzione per l’impegno assunto a effettuare l’estirpazione entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui viene realizzato l’impianto.
2. Nell’ambito della medesima azienda è consentito effettuare l’estirpazione successiva in una UTE diversa da quella in cui viene effettuato il reimpianto.
3. Nel caso in cui la superficie vitata che si intende estirpare ricada in una UTE localizzata nel territorio di una provincia diversa da quella in cui ricade l’UTE in cui il conduttore intende esercitare il diritto di reimpianto, la provincia competente sul reimpianto comunica la DUA alla provincia in cui il conduttore intende effettuare l’estirpazione. In tal caso la polizza fideiussoria allegata alla DUA deve essere rilasciata a favore della provincia in cui viene effettuata l’estirpazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, l’esito del controllo di cui all’articolo 9, comma 5 della legge, deve essere trasmesso alla provincia in cui viene realizzato l’impianto.
5. Nel caso di cui al comma 3, l’avvenuta estirpazione deve essere comunicata alla provincia in cui ha sede l’UTE in cui è stata effettuata l’estirpazione.
6. Ai sensi dell’articolo 63 comma 4 del reg. (CE) n. 555/2008 qualora l’impegno ad estirpare di cui al comma 1 non sia eseguito entro il termine stabilito, la superficie non estirpata si considera piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall’articolo 90, paragrafo 1, del reg. (CE) n.479/2008.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.