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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 11
- Concessione di diritti di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità (articolo 6 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) i riferimenti catastali dell’impianto;
b) la dimensione dell’impianto;
c) la dichiarazione che la superficie vitata individuata è oggetto di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità.
2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato il provvedimento di esproprio o il provvedimento da cui si origina la ricomposizione fondiaria.
3. Il diritto concesso dalla provincia è iscritto e certificato nel registro dei diritti.
4. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto con i diritti concessi ai sensi del comma 3, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge, contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) la rappresentazione grafica del vigneto;
d) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
e) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
f) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
5. La provincia tiene un archivio di tutte le superfici realizzate a fronte di concessione del diritto di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.