Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2) [Regolamento tacitamente abrogato].
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013
Art. 11
- Concessione di diritti di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità (articolo 6 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) i riferimenti catastali dell’impianto;
b) la dimensione dell’impianto;
c) la dichiarazione che la superficie vitata individuata è oggetto di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità.
2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato il provvedimento di esproprio o il provvedimento da cui si origina la ricomposizione fondiaria.
3. Il diritto concesso dalla provincia è iscritto e certificato nel registro dei diritti.
4. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto con i diritti concessi ai sensi del comma 3, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge, contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) la rappresentazione grafica del vigneto;
d) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
e) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
f) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
5. La provincia tiene un archivio di tutte le superfici realizzate a fronte di concessione del diritto di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità.
Note del Redattore:
Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.