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Regolamento 13 maggio 2013, n. 24/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo). (2)

Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22.

[Regolamento tacitamente abrogato].

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17 maggio 2013

Art. 10
- Impianti destinati a sperimentazione vitivinicola (articolo 6 l.r. 68/2012 )
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) riferimenti catastali dell’impianto che intende realizzare;
b) la dimensione dell’impianto che intende realizzare;
c) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti;
d) l’eventuale collocazione dell’impianto che intende realizzare nelle aree vocate all’attività vivaistica individuate ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 41/2012 .
2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto proposto dalla stessa azienda vitivinicola nella cui UTE viene realizzato l’impianto o da aziende associate, da enti di assistenza tecnica, da consorzi di tutela, da enti pubblici o da istituzioni scientifiche, operanti nel campo della vitivinicoltura. Il progetto è corredato da una relazione di una istituzione scientifica a carattere pubblico, operante nella ricerca o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura, contenente in particolare:
a) gli obiettivi;
b) la metodologia di sperimentazione;
c) i risultati attesi;
d) il carattere innovativo della sperimentazione proposta;
e) il responsabile scientifico;
f) le caratteristiche dell’area oggetto di impianto ed in particolare: esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;
g) i lavori di impianto previsti ed in particolare modellamento delle superfici, modalità di lavorazione profonda e successive lavorazioni superficiali, sistema drenante e altre sistemazioni idraulico-agrarie, strutture di sostegno;
h) i vitigni da impiantare.
3. La competente struttura della Giunta regionale concede i diritti di impianto per sperimentazione vitivinicola, dandone comunicazione al conduttore, al responsabile scientifico e alla provincia in cui ricade l’UTE.
4. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.
5. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge, contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) la rappresentazione grafica del vigneto;
d) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
e) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
f) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
6. Il responsabile scientifico del progetto di sperimentazione trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno alla competente struttura della Giunta regionale una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti.
7. La competente struttura della Giunta regionale tiene un archivio di tutte le sperimentazioni vitivinicole attive in Toscana.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 giugno 2013, n. 29, Avviso di Rettifica.

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Regolamento non più in vigore perché tacitamente abrogato. Vedi l.r. 30 novembre 2012, n. 68, art. 22 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.