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Regolamento 23 aprile 2013, n. 17/R

Regolamento di attuazione dell’ articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) “Interventi di sostegno finanziario per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà”

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 24 aprile 2013

Art. 3
- Contenuti, presentazione e valutazione dei progetti di inclusione sociale
1. Il finanziamento è concesso a seguito della pubblicazione di bando pubblico, della presentazione e della positiva valutazione di progetti diretti a favorire l’inclusione sociale dei soggetti in condizioni di particolare fragilità.
2. Fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dal bando, il progetto di inclusione sociale contiene l’indicazione dei seguenti elementi:
a) una descrizione generale del progetto proposto, con particolare riferimento agli elementi innovativi rispetto all’ordinaria attività del soggetto del terzo settore;
b) gli obiettivi di tipo qualitativo secondo le priorità indicate dal bando, tra le quali l’inserimento sociale del soggetto attraverso l’attribuzione di un ruolo rispetto alla collettività, la sua valorizzazione e responsabilizzazione, il recupero di competenze personali, il miglioramento del sistema di relazioni con la comunità di riferimento;
c) la programmazione di attività di formazione interna destinate agli operatori dei centri di ascolto di cui all’articolo 5 comma 1;
d) i costi di gestione del progetto;
e) la forma di compartecipazione del soggetto del terzo settore, consistente nel cofinanziamento del progetto presentato oppure nella messa a disposizione di strutture e personale per lo svolgimento delle attività, o comunque nell’assunzione dei relativi oneri economici;
f) le specifiche condizioni di difficoltà personale o familiare dei destinatari del progetto, con particolare riferimento alle famiglie numerose, alla presenza di situazioni di disabilità grave, alla presenza di figli minori e di nuclei monoparentali;
g) i criteri di valutazione delle condizioni indicate alla lettera f)
h) l’indicazione dei centri di ascolto coinvolti nella realizzazione del progetto;
i) la programmazione di attività di tutoraggio, con la previsione di un progetto personalizzato nei confronti dei destinatari del progetto, aventi la finalità di supportare un uso consapevole del denaro ed il superamento della situazione di marginalità;
j) le regolazioni specifiche dei rapporti con i destinatari del progetto, successivamente all’erogazione del sostegno finanziario, secondo quanto disposto all’articolo 6 commi 4 e 5;
k) la durata del progetto di inclusione sociale, non superiore ad anni quattro;
l) l’illustrazione della pregressa esperienza del soggetto proponente, derivante dallo svolgimento di attività analoghe a quelle per le quali è richiesto il finanziamento, e comunque di attività di rilievo sociale;
m) le modalità di diffusione e pubblicizzazione del progetto presso i potenziali beneficiari.
3. Ciascun soggetto del terzo settore non può presentare complessivamente più di due progetti, riferiti a distinti ambiti territoriali aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti o comunque corrispondenti ad una zona socio-sanitaria.
4. Un progetto può essere presentato ed attuato da più soggetti in collaborazione tra loro. In questo caso essi individuano un capofila per la presentazione del progetto a seguito del bando regionale.
5. La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento è approvata con decreto del dirigente regionale competente per materia entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti.
6. La Regione compartecipa agli oneri di gestione dei progetti finanziati nella misura forfetaria del 5% dell’importo complessivo del finanziamento regionale assegnato per l’attuazione del progetto.

Note del Redattore:

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Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 1.

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Preambolo così sostituito con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 12 novembre 2014, n. 67/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.