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Regolamento 19 marzo 2013, n. 10/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma 6, della Costituzione;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Visto il decreto del presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n.22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 10 gennaio 2013;


Acquisito il parere della Direzione generale della presidenza ai sensi dell’articolo 16 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale toscana del 15 novembre 2010, n.2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 21 gennaio 2013 che approva lo schema del “Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21. Modifiche al d.p.g.r. 6 giugno 2011, n.22/R/2011. Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto”;


Preso atto del parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 6 febbraio 2013;


Preso atto del parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 febbraio 2013.


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2013, n. 167.



Considerato quanto segue:


1. E’ necessario eliminare il riferimento inappropriato all’articolo 14 della legge regionale 21/2010 poiché i progetti dei complessi di musica colta, jazz e popolare non richiedono la gestione di spazi di spettacolo bensì la disponibilità di tali spazi ai soli fini della realizzazione dei progetti stessi;


2. Si ritiene di dover adeguare la disposizione sulle competenze del nucleo di valutazione alle modifiche intervenute con legge regionale 14 luglio 2012, n.35 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n.65 “Legge finanziaria per l’anno 2011” e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per l’anno 2012”. e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011). Si stabilisce inoltre un numero massimo di cinque membri del nucleo di valutazione e si modula la composizione di tale organismo in relazione ai contenuti dei progetti che costituiscono oggetto di valutazione.


Si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.