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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 62
1. Dopo l’ articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“ Art. 55 quater - Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche delle miniere coltivate in superficie
1. I titolari degli stabilimenti esistenti di cui all’articolo 40 bis presentano la richiesta di autorizzazione allo scarico ed il contestuale piano di gestione delle AMD, ai sensi del medesimo
articolo con le seguenti modalità:
a) contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento;
b) ove non esistano autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012.
2. Si ritengono autorizzati, fino al rinnovo di cui al comma 1, lettera a), gli scarichi di AMD esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.