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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 53
1. Dopo l’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 52 bis - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 2 della legge regionale
1. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. All’atto della richiesta del permesso di ricerca di cui alla
l.r. 38/2004
al comune, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui al comma 1 e di cui all'articolo 52 ter.
3. Il comune, vista la documentazione di cui al comma 2 ed acquisito il parere dell’ARPAT, provvede nel permesso di ricerca a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente. Copia del permesso è trasmessa all'ARPAT a cura del comune.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.