Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")
Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012
Art. 53
- Inserimento dell' articolo 52 bis nel d.p.g.r. 46/R/2008
1. Dopo l’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 52 bis - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 2 della legge regionale
1. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. All’atto della richiesta del permesso di ricerca di cui alla
l.r. 38/2004 al comune, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui al comma 1 e di cui all'articolo 52 ter.
3. Il comune, vista la documentazione di cui al comma 2 ed acquisito il parere dell’ARPAT, provvede nel permesso di ricerca a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente. Copia del permesso è trasmessa all'ARPAT a cura del comune.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.