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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 52
1. L’ articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 52 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale
1. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l’esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui all'articolo 52 ter o altre acque, sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ricondotte al reticolo idrico di provenienza, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.
2. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono
soggette a quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. All’atto della richiesta del permesso di ricerca di cui al r.d. 1775/1933 alla provincia, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 52 ter, al fine di non arrecare danno al corpo idrico ricevente.
4. La provincia, vista la documentazione di cui al comma 3, provvede a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.