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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 50
1. Il comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“1. La provincia, nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell’AIT per i rilasci di cui agli articoli 50, 51, e 52, le condizioni di restituzione ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all’ARPAT.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“1 bis. Il comune stabilisce, per i rilasci di cui all’articolo 52 bis, le condizioni di restituzione in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, e 6, nonché dall'articolo 11 bis della legge regionale.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“La provincia“
sono sostituite dalle parole
“ L’ ente competente”.
4. Il comma 4 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, l’acqua restituita non può contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantità superiore a quanto stabilito dall’ente competente ai sensi dei commi 1 e 1 bis, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52 e 52 bis e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola
“presa”
è sostituita dalla parola
“restituzione”
.
6. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“fluenti nel”
sono sostituite dalla parola
“del”.
7. La lettera d) del comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“ d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e, per i corpi idrici fluenti, delle acque a valle del punto di restituzione per una lunghezza, di norma, di almeno un chilometro. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non è necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW;”
8. Al numero 2 della lettera e) del comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“ del tratto fluviale interessato”
sono sostituite dalle parole:
“ della parte del corpo idrico interessata”.
9. Al numero 3 della lettera e) del comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“sistema fluviale”
sono sostituite dalle parole:
“corpo idrico.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.