Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")
Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012
Art. 50
- Modifiche all’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“1. La provincia, nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell’AIT per i rilasci di cui agli articoli 50, 51, e 52, le condizioni di restituzione ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all’ARPAT.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“1 bis. Il comune stabilisce, per i rilasci di cui all’articolo 52 bis, le condizioni di restituzione in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, e 6, nonché dall'articolo 11 bis della legge regionale.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“La provincia“
sono sostituite dalle parole “ L’ ente competente”.
4. Il comma 4 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, l’acqua restituita non può contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantità superiore a quanto stabilito dall’ente competente ai sensi dei commi 1 e 1 bis, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52 e 52 bis e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola
“presa”
è sostituita dalla parola “restituzione”
.6. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“fluenti nel”
sono sostituite dalla parola “del”.
7. La lettera d) del comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“ d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e, per i corpi idrici fluenti, delle acque a valle del punto di restituzione per una lunghezza, di norma, di almeno un chilometro. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non è necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW;”
8. Al numero 2 della lettera e) del comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“ del tratto fluviale interessato”
sono sostituite dalle parole: “ della parte del corpo idrico interessata”.
9. Al numero 3 della lettera e) del comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole
“sistema fluviale”
sono sostituite dalle parole: “corpo idrico.”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.