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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 47
- Sostituzione dell’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 43 - Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5
1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cui all’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo.
2. L‘ente competente al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, valuta il piano di gestione ed individua le modalità gestionali delle AMC necessarie per garantire l’integrità del sistema fognario e depurativo ricevente o la tutela delle acque dei corpi recettori finali, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici recettori e, in particolare, può disporre nell’autorizzazione:
a)l’estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di AMC, oltre le AMPP stesse comunque formatisi nello stabilimento;
b)ulteriori e specifici trattamenti per le AMC;
c)il trattamento delle AMPP come rifiuti ai sensi della normativa vigente in
specifiche e dimostrate situazioni di pericolo per l’ambiente, le risorse idropotabili e la salute.
3. Nell’ambito dell’autorizzazione di cui al comma 1, l’ente competente stabilisce un termine, non superiore a quattro anni, in relazione alla complessità dell’intervento, per l’esecuzione degli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni.
4. Fino alla scadenza dei termini previsti nelle disposizioni autorizzative di cui al
comma 3, lo scarico delle acque prosegue nel rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione vigente.
5. Ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all’ articolo 39, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), il titolare dell’ attività presenta istanza all’ente competente allo scarico. Nel caso di esito positivo della verifica, le AMPP derivanti da dette attività sono assimilate alle AMDNC e non
sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le modalità di trattamento delle AMD di cui al presente articolo, derivanti da stabilimenti sottoposti alla normativa relativa all'autorizzazione ambientale integrata di cui alla parte II del decreto legislativo, sono valutate e disciplinate nell’ ambito delle procedure e degli atti di autorizzazione ambientale integrata che dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo.
7. L’ente competente, al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, per le attività che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già attuano un trattamento delle AMC, valuta la
possibilità di confermare la quantità di AMC già individuata ed il sistema di convogliamento e di trattamento esistente, sempreché siano garantite le condizioni di cui al comma 2.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.