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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 46
1. La rubrica dell’articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale”
2. Il comma 1 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“ 1. Per le AMPP assimilate alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, dopo aver valutato l’ammissibilità di tale scarico in termini di compatibilità con il sistema fognario depurativo, può richiedere all’AIT di prescrivere al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al
momento della loro formazione per garantire:
a) l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente;
b) il rispetto della qualità dello scarico finale ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“ 2. L’AIT, nel definire le modalità del conferimento differenziato di cui al comma 1, deve tenere conto:
a) dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici nonché dell’effettiva disponibilità nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell’ attività produttiva;
b) del miglior rapporto tra costo da sostenere e gli effettivi benefici ambientali conseguibili, in relazione all’impatto delle AMDNC derivanti dallo stabilimento sul sistema fognario e depurativo al quale è allacciato.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.