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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 44
1. Dopo l’articolo 40 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 40 ter - Disposizioni sui cantieri
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. L’ente competente valuta il piano e prescrive nell’autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni.
2. Nell’autorizzazione di cui al comma 1, l’ente competente può stabilire specifiche
prescrizioni per la gestione delle aliquote AMC, ulteriori rispetto alle AMPP, qualora risulti comunque necessario a garantire il conseguimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo.
3. In caso di cantieri connessi alla realizzazione di opere, infrastrutture e impianti soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dettate dall’ente competente, nell’ambito del relativo procedimento di VIA. Restano comunque
fermi i poteri di
vigilanza e controllo dell’ente competente.
4. Dalle attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento, sono esclusi:
a) i cantieri per l’ordinaria manutenzione stradale e delle infrastrutture a rete;
b) i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti e le connesse strutture assistenziali ed
uffici.
5. Sono altresì escluse dall’attività di cantiere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento le aree operative permeabili, utilizzate limitatamente al tempo necessario all’esecuzione di singole lavorazioni o alla realizzazione di manufatti costituenti parti di opere, infrastrutture od impianti, tra i quali costruzione di rilevati, scavi di trincee e fondazioni, costruzioni di piste e viabilità di area operativa, ivi compresi gli spazi provvisoriamente occupati da mezzi operativi o apprestamenti occorrenti a tali esecuzioni e realizzazioni.
6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell’opera, infrastruttura o impianto alla cui realizzazione concorrono o, in caso di opera infrastruttura o impianto soggetto alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.
7. Nell’ambito dei procedimenti di cui al comma 6, l’ente competente si esprime in ordine:
a) alla corretta individuazione dei cantieri e delle aree da escludere dalle attività di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento;
b) all’applicabilità delle ipotesi di esclusione di cui al comma 4, nei casi in cui sia evidenziato il rischio di compromissione del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla articolo 76 del decreto legislativo.
8. In tutte le aree del cantiere, ivi comprese quelle escluse ai sensi dei commi 4 e 5:
a) l’avanzamento dei lavori deve essere condotto, compatibilmente con lo stato dei luoghi, in modo da limitare l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori.
9. All’interno del cantiere, con esclusione dei cantieri e delle aree operative di cui ai commi 4 e 5, deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.