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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 42
- Sostituzione dell’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 40 - Disposizioni sulle cave
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 2 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’ allegato 5 medesimo. L’ente competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'
articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78
(Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo di residui recuperabili). L’acquisizione dell' autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 12 e 13
della citata l.r. 78/1998
.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, all’interno delle aree di cava si identificano i seguenti ambiti principali:
a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l’area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla cava, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
c) area adibita all’accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117
(Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).
4. Ferme restando le disposizioni di cui al
Sito esternod.lgs.117/2008
, nelle cave:
a) devono essere approntati gli opportuni interventi per evitare che le AMD, derivanti dall’area esterna all’area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all’interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo, come necessità primaria, tecniche di ripristino delle aree non più soggette all’attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;
c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque
meteoriche, nelle zone non più coltivate, il progetto di risistemazione di cui all’
articolo 12, comma 2, lettera d), della l.r. 78/1998
deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell’inerbimento efficace del suolo e successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
e) all’interno dell’area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all’interno della
cava.
5. Per le cave di materiali da taglio le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate, per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali, ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l’effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della cava ed allo stato delle loro superfici;
b) l’oggettiva realizzabilità delle opere anche in relazione alla posizione dell’ area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisionali in relazioni alle condizioni di coltivazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.