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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 41
- Sostituzione dell’articolo 39 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 39 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 39 - Acque meteoriche contaminate (AMC)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale, le attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali sono:
a) le attività produttive indicate nell’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento, disciplinate
dall’articolo 43, salvo che sia dimostrata l’esistenza di una delle seguenti condizioni :
1) le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo sono svolte completamente sotto
coperture e le altre attività connesse al ciclo produttivo effettuate sui piazzali si svolgono in modo tale da non dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose;
2) le attività sono dotate di sistemi di raccolta delle AMC atti a non generare scarichi;
b) le aree di cava, le miniere ed i cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6 del presente regolamento,
rispettivamente disciplinati dagli articoli 40, 40 bis e 40 ter.
2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene, con le modalità previste dall’allegato 5, capo 1 del presente regolamento.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.