Menù di navigazione

Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 39
1. Dopo l’articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 decies - Controlli e monitoraggio
1. La Regione predispone un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento e dei concimi azotati e degli ammendanti organici.
2. Il piano di controllo prevede sopralluoghi nelle imprese che sono tenute alla
presentazione del PUA o della comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione indicata nel PUA;
b) presenza delle colture indicate;
c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.
3. L’attività di controllo, in base al piano predisposto dalla Regione, deve tenere conto di tutte le tipologie di impresa presenti all’interno delle zone vulnerabili individuate dalla Regione, indipendentemente dalla tipologia di azoto utilizzato.
4. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino – costiere, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.
5. La frequenza dei controlli deve garantire l’acquisizione di dati sufficienti a evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell’efficacia del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili, contenuto nelle disposizioni del presente regolamento.
6. Le informazioni sullo stato di attuazione del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del presente regolamento sono trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità e le scadenza temporali di cui alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 (Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 3, comma 7, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152
).”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.