Menù di navigazione

Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 38
1. Dopo l’articolo 36 octies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 nonies - Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
e delle acque reflue agroalimentari
1. All’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento si applicano le disposizioni dell’articolo 29, commi 2 e 4.
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore al comune nel quale ricade il centro aziendale, secondo le seguenti modalità:
a) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento unitamente al PUA di cui all’articolo 36 quater, commi 6 e 7;
b) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore o uguale a 600 chilogrammi e inferiore o uguale a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto rispettivamente di cui all’allegato 4, capo 5, comma 2 o 3 del presente regolamento;
c) le imprese con produzione o utilizzazione inferiore a 600 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione.
3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) è effettuata:
a) dall’utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell’effluente di allevamento utilizzato;
b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.
4. Per la comunicazione relativa all’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 5.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.