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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 36
1. Dopo l’articolo 36 sexies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 septies - Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi
1. Le imprese agricole che non devono presentare il PUA, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all’allegato 4, capo 1 del presente regolamento, un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l’impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione e le modalità di frazionamento, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
2. La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento.
3. Per ridurre al minimo le perdite d’azoto per lisciviazione e ottimizzare l’efficienza della concimazione, è necessario distribuire l’azoto nelle fasi di maggiore necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo totale in più distribuzioni.
4. Le concimazioni azotate devono essere eseguite in generale in presenza della coltura; possono essere eseguite in presemina o al momento delle semina purché:
a)sia limitato al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
b)la somministrazione di azoto eseguita per le colture autunno – vernine non è superiore al 30 per cento del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura.
5. Non sono ammessi apporti in un’unica soluzione superiori al 60 per cento del quantitativo di azoto necessario alla coltura, calcolati secondo le modalità previste nell’allegato 4,
capo 1 del presente regolamento. E’ consentita la somministrazione in un’unica soluzione delle quantità di
azoto necessarie alla coltura, calcolate secondo le modalità previste all’allegato 4, capo 1 del presente regolamento, quando queste risultano inferiori a 50 chilogrammi di azoto per ettaro.
6. Per le colture primaverili – estive non sono ammessi apporti in un’unica soluzione superiori a 100 chilogrammi di azoto per ettaro. Il presente comma non si applica alle colture che
presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.