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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 35
1. Dopo l’articolo 36 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 sexies - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami
1. L’utilizzazione agronomica dei liquami è vietato nei casi di cui all’articolo 24 bis, commi 1 e 5.
2. L’utilizzazione agronomica dei liquami è altresì vietata:
a) su terreni con pendenza media, riferita a un’area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 10 per cento, salvo quanto previsto al comma 4;
b) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter), della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
c) entro 30 metri di distanza:
1) dall’inizio dell’arenile delle acque marino – costiere, lacuali e di transizione risultanti come corpi idrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
2) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalle deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004, n. 231;
d) entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all’azienda agricola, a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.
3. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate.
4. Le disposizioni del comma 2, lettera b) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
5. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino-costiere e quelle lacuali dall’ inizio dell’arenile.
6. La distribuzione del liquame nell’ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni:
a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interramento entro le dodici ore dalla
distribuzione; questa pratica eseguita generalmente in presemina. Ogni volta non può essere superata la quantità di liquame corrispondente a 100 chilogrammi di azoto per ettaro di superficie interessata dalla distribuzione;
b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative; questa pratica è generalmente eseguita in copertura;
c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l’assenza di fenomeni di ruscellamento;
d) presenza di sistemazioni idraulico – agrarie e l’assenza di fenomeni di ruscellamento.
7. La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li
distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25 per cento, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui al comma 6, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro.
8. L’utilizzo dei liquami è altresì vietato nei seguenti periodi:
a) dal 1° dicembre alla fine di febbraio nei terreni con prati, cereali autunno – vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente;
b) dal 1° novembre alla fine di febbraio nei terreni destinati al altre colture.
9. Per le coltivazioni annuali, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e per i seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 8 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, se è rispettato un tempo complessivo di sospensione pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione di cui all’articolo 36 septies, comma 1, o nel PUA di cui all’articolo 23, commi 9 e 10.
10. Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di liquami è strettamente correlata al loro fabbisogno, il periodo di divieto di cui al comma 8 non si applica.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.