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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 34
1. Dopo l’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 quinquies - Divieti relativi all’utilizzazione agronomica dei letami e all’utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici
1. L’utilizzazione agronomica dei letami è vietata nei casi di cui all’articolo 24, comma 1.
2. L’utilizzazione agronomica dei letami è altresì vietata su terreni con pendenza media, riferita a
un’area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25 per cento.
3. L’utilizzazione agronomica dei letami e l’utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici è vietata entro:
a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale;
b) 25 metri di distanza:
1) dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali, marino – costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale;
2) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.
4. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali arginati.
6. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
7. L’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al
Sito esternod.lgs. 75/2010
è vietato nelle ventiquattro ore precedenti l’intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
8. L’utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati e l’utilizzo dei concimi azotati, degli ammendanti organici, di cui al
Sito esternod.lgs. 75/2010
sono vietati nella stagione autunno – invernale:
a) a partire dal 1° dicembre per novanta giorni;
b) a partire dal 1° novembre per centoventi giorni, per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento.
9. L’utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati è altresì vietata dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno.
10. Per le coltivazioni annuali che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente per i seminativi vernini il periodo di divieto di cui al comma 8, può essere anticipato o ritardato fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione di cui all’articolo 36 septies, comma 1 o nel PUA, di cui
all’articolo 23, commi 9 e 10.
11. In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l’azoto in misura significativa anche nella stagione autunno – invernale, è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al comma 8, nel periodo 1° - 15 dicembre e 15 – 30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.
12. Per le coltivazioni protette il periodo di divieto di cui al comma 8 non si applica qualora la
somministrazione di letami e dei materiali a essi assimilati, di concimi azotati e degli
ammendanti organici di cui al
Sito esternod.lgs. 75/2010
è strettamente correlata al loro fabbisogno.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.