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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 33
1. Dopo l’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 36 quater - Criteri per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
e l’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici
1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano i criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti dì allevamento di cui all’articolo 23, commi da 1 a 5.
2. L’utilizzazione degli effluenti d’allevamento e l’utilizzo dei concimi azotati e degli
ammendanti organici deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell’azoto delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:
a) del reale fabbisogno delle colture;
b) della mineralizzazione netta dei suoli;
c) degli apporti degli organismi azoto – fissatori.
3. Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:
a) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e di ammendanti organici di cui al
Sito esternod.lgs. 75/2010
, sia di effluenti di allevamento conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
b) l’utilizzazione degli elementi nutritivi in misura elevata, ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprendono la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell’anno e il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
c) l’adozione di pratiche irrigue conformi alle disposizioni di cui al CBPA.
4. La quantità di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno.
5. Le quantità di cui al comma 4 devono essere determinate come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all’allegato 4 del presente regolamento, comprensive delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al
Sito esternod.lgs.75/2010
.
6. Per le aziende di cui all’articolo 36 nonies, comma 2, lettera a) le dosi di effluente di allevamento applicate e l’eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal PUA, da compilare secondo le modalità previste dall’allegato 4 del presente regolamento
7. Il PUA si basa sull’equazione di bilancio fra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell’elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.
8. Oltre alla redazione del PUA, l’impresa deve provvedere alla registrazione delle date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.