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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 25
- Sostituzione dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 29 - Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle
acque reflue agroalimentari
1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore al comune nel quale ricade il centro aziendale, secondo le seguenti modalità:
a) le imprese con produzione e utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1 del presente regolamento, unitamente al PUA di cui all’articolo 23, commi 9 e 10;
b) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 41.500 chilogrammi e superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1 del presente regolamento;
c) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 6.000 chilogrammi e uguale o superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, devono presentare la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5,
comma 2 del presente regolamento;
d) le imprese di produzione o utilizzazione inferiori a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA.
2. La comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni anno, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività di spandimento. Il soggetto utilizzatore è inoltre tenuto a comunicare al comune nel quale ricade il centro aziendale gli eventuali aggiornamenti riguardanti i dati sulla tipologia, la quantità e le caratteristiche degli allevamenti, nonché sui terreni destinati all’utilizzo contenuti nel PUA presentato nelle annate precedenti.
3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è effettuata:
a) dall’utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell’effluente di allevamento utilizzato;
b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.
4. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all’allegato 4, tabella 3 del presente regolamento. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall’attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.
5. La comunicazione semplificata per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, di cui all’allegato 4, capo 5, comma 3, del presente regolamento, deve essere presentata ogni anno al comune nel quale ricade il centro aziendale, dal legale rappresentante dell’azienda che le produce e intende utilizzarle, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.