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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 23
1. Il comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“1. L’accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera l), è praticato ai soli fini dell’utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“2. L’accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
a) 5 metri dalle scoline;
b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni;
c) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“4. L’accumulo temporaneo è ammesso su terreni con un adeguato coefficiente di
permeabilità di K minore di 10-7 cm/s.”.
4. Il comma 5 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“5. L’accumulo temporaneo è ammesso per un periodo non superiore a novanta giorni e solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.