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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 22
1. Il comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“1. Gli effluenti di allevamento destinati all’utilizzazione agronomica devono essere
raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo i parametri indicati nell’allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento, al fine di garantire una capacità sufficiente a raccogliere e conservare gli effluenti di allevamento prodotti nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“2. Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili deve avvenire secondo le modalità e i criteri di cui all’allegato 4, capi 2 e 4 del presente regolamento.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“3. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili secondo le modalità previste nell’allegato 4, capo 4 del presente regolamento.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“4. I liquami e i letami prodotti da allevamenti con produzione annua di azoto inferiore a 600 chilogrammi devono essere raccolti e conservati prima dello spandimento secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e, comunque, in modo da non costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e da non provocare l’inquinamento delle acque superficiali e del sottosuolo.”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni si applicano le disposizioni di cui all’allegato 4, capi 2 e 3 del presente regolamento.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.