Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")
Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012
Art. 22
- Modifiche all’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“1. Gli effluenti di allevamento destinati all’utilizzazione agronomica devono essere
raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo i parametri indicati nell’allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento, al fine di garantire una capacità sufficiente a raccogliere e conservare gli effluenti di allevamento prodotti nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“2. Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili deve avvenire secondo le modalità e i criteri di cui all’allegato 4, capi 2 e 4 del presente regolamento.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“3. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili secondo le modalità previste nell’allegato 4, capo 4 del presente regolamento.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“4. I liquami e i letami prodotti da allevamenti con produzione annua di azoto inferiore a 600 chilogrammi devono essere raccolti e conservati prima dello spandimento secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e, comunque, in modo da non costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e da non provocare l’inquinamento delle acque superficiali e del sottosuolo.”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni si applicano le disposizioni di cui all’allegato 4, capi 2 e 3 del presente regolamento.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.