Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")
Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012
Art. 20
- Inserimento dell’articolo 24 bis nel d.p.g.r. 46/R/2008
1. Dopo l’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 24 bis - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami
1. Fatti salvi i divieti di cui all’articolo 24, comma 1 l’utilizzo dei liquami è vietato:
a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo quanto disposto dal comma 6;
b) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema
di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
d) dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici o campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere a uso pubblico;
e) con un interramento oltre i 40 centimetri di terreno, al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.
2. L’utilizzo dei liquami è altresì vietato:
a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
b) entro 50 metri in prossimità delle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all’azienda agricola a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone, qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi d’acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
5. L’utilizzo dei liquami è vietato inoltre:
a) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno;
b) su colture foraggiere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
6. La distribuzione del liquame nell’ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino a un massimo del 25 per cento, in presenza di sistemazioni idrauliche agrarie, rispettando almeno una delle seguenti condizioni:
a) il liquame è distribuito in almeno due volte con un intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di acqua, utilizzando bassa pressione e interramento entro le dodici ore dalla distribuzione;
b) liquame è distribuito in almeno due volte su terreni non saturi di acqua, a raso in bande o superficiale a bassa pressione con un intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative;
c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l’assenza di fenomeni di ruscellamento.“.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.