Menù di navigazione

Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 20
1. Dopo l’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 24 bis - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami
1. Fatti salvi i divieti di cui all’articolo 24, comma 1 l’utilizzo dei liquami è vietato:
a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo quanto disposto dal comma 6;
b) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema
di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
d) dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici o campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere a uso pubblico;
e) con un interramento oltre i 40 centimetri di terreno, al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.
2. L’utilizzo dei liquami è altresì vietato:
a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
b) entro 50 metri in prossimità delle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all’azienda agricola a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone, qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi d’acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
5. L’utilizzo dei liquami è vietato inoltre:
a) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno;
b) su colture foraggiere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
6. La distribuzione del liquame nell’ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino a un massimo del 25 per cento, in presenza di sistemazioni idrauliche agrarie, rispettando almeno una delle seguenti condizioni:
a) il liquame è distribuito in almeno due volte con un intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di acqua, utilizzando bassa pressione e interramento entro le dodici ore dalla distribuzione;
b) liquame è distribuito in almeno due volte su terreni non saturi di acqua, a raso in bande o superficiale a bassa pressione con un intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative;
c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l’assenza di fenomeni di ruscellamento.“.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.