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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 23 - Criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è consentita a condizione che:
a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
b) sia prodotto un effetto concimante o ammendante del terreno;
c) sia assicurata l’adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto;
d) siano rispettati i tempi di distribuzione;
e) siano rispettate le norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.
2. La distribuzione degli effluenti di allevamento deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell’umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.
3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;
c) del tipo di effluente;
d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
4. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento devono:
a)contenere la formazione e la diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
b) favorire l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei loro assimilati simultaneamente allo spandimento e comunque entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;
c) assicurare l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
d) assicurare lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non
determinare la polverizzazione del getto;
e) garantire l’uniformità di applicazione dell’effluente;
f) prevenire la percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
5. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione può essere effettuata ove è garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
6. L’applicazione al suolo degli effluenti di allevamento deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell’azoto delle colture e dei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:
a) del reale fabbisogno delle colture;
b) della mineralizzazione netta dei suoli;
c) degli apporti degli organismi azoto – fissatori.
7. La quantità di azoto totale al campo apportata da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno.
8. La quantità di cui al comma 7 deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all’allegato 4, tabella 2 del presente regolamento, comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al
Sito esternod.lgs.75/2010
.
9. Per le aziende di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) le dosi di effluente di allevamento applicate e l’eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal piano di utilizzazione agronomica (PUA), da compilare secondo le modalità previste dall’allegato 4, capo 1 del presente regolamento.
10. Il PUA si basa sull’equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell’elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non
superiore a cinque anni dalla comunicazione.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.