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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. L’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 21 - Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati
1. Il presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 112 del decreto legislativo e dell’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale, disciplina le modalità per l’utilizzazione agronomica:
a) degli effluenti di allevamento;
b) delle acque di vegetazione ai sensi dell’articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
c) delle acque reflue agroalimentari.
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari disciplinata dal presente titolo è finalizzata all’utilizzo delle acque reflue a fini fertirrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti.
3. La mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo determina l’obbligo di smaltimento secondo le norme previste per lo scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti.
4. L’utilizzazione dello stallatico effettuata ai sensi del presente titolo non necessita del documento commerciale, dell’autorizzazione sanitaria, dell’identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all’articolo 21 del reg. (CE) 1069/2009.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.