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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 15
1. Dopo l’articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 19 ter
Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE
1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l’adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono ai seguenti criteri temporali:
a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati gli scarichi situati a monte di punti di derivazione ad uso acquedottistico di cui agli articoli 80 e 81 del decreto legislativo, o direttamente adducenti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione;
b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli scarichi con oltre 500 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore ad un corpo idrico tipizzato, che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2,
lettera q) del decreto legislativo, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis;
c) entro il 31 dicembre 2020, sono realizzati gli scarichi maggiori di 200 AE e minori o uguali di 500 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore ad un corpo idrico tipizzato, che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del decreto legislativo, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis;
d) entro il 31 dicembre 2021, sono realizzati gli scarichi con oltre 200 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del decreto legislativo, come risultante dalla classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali
contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, le priorità di adeguamento sono definite tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) potenzialità dell’impianto;
b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell’agglomerato;
c) complessità dell’intervento di adeguamento e sua tempistica;
d) contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;
e) effettivo impatto sul corpo idrico tipizzato relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
3. Successivamente all’approvazione degli accordi e dei contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, e fino al termine dei lavori in essi contenuti, gli scarichi di cui al presente articolo sono autorizzati dalle province in via transitoria alle condizioni e con le modalità previste nei medesimi accordi e contratti di programma.
4. Nell’atto autorizzativo di cui al comma 3, la provincia prescrive:
a) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’attuazione del relativo processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
b) qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall’ articolo 19, comma 10, che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nell'immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.
5. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 3, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti;
b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e di AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’ uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
6. I trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di
200 AE e minore di 2000 AE, in essere anteriormente al 29 maggio 2003, il cui adeguamento non è previsto negli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 19.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.