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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 14
1. Dopo l’articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“Art. 19 bis - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE
1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che non compromettano il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 76 del decreto legislativo.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’atto autorizzativo prescrive:
a) che il carico complessivo collettato non superi il valore di 200 AE, salvo quanto previsto al comma 3;
b) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’ attuazione del relativo PMG del
processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
c) qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall’ articolo 19, comma 10, che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.
3. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.