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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 11
1. Il comma 2 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.
2. Il comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre 100 AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell’attività, installano uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“ 3 bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l’installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta all’AIT, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque
prelevate, fatti salvi i casi in cui l’obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell’ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. L’AIT si pronuncia in ordine alla richiesta di sostituzione nell’ambito dell’autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L’autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori istallati su tutte le fonti di prelievo con registrazione settimanale delle misure rilevate che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa.“.
4. Dopo il comma 3bis dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“3 ter. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali inferiori a 100 AE sono comunque tenuti a comunicare al gestore del SII, mediante una autocertificazione annuale dei prelievi mensili, il volume delle acque utilizzate e comunque prelevate, nei casi in cui il gestore medesimo ne faccia richiesta per le necessità di controllo e monitoraggio ai fini della migliore gestione del sistema di raccolta e depurazione.”.
5. Dopo il comma 6 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“6 bis. Per l’attuazione da parte del gestore del SII dell’obbligo di controllo di cui all’articolo 128, comma 2 del decreto legislativo, il titolare dello scarico in pubblica fognatura è tenuto a consentire al gestore del SII l’accesso al proprio stabilimento.”.
6. Il comma 7 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“ 7. Le province, i comuni e l’AIT inseriscono in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis, adattandole ai casi specifici come indicato al comma 8.”.
7. Il comma 8 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
“8. Le province, i comuni e l’AIT adattano le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis ai casi specifici tenendo conto:
a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell’installazione;
b) della necessità che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti;
c) della necessità che gli strumenti di misura siano resi facilmente accessibili alla verifica del gestore del SII o di qualsiasi altro soggetto deputato al controllo dell’adempimento delle prescrizioni.”.
8. Dopo il comma 11 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
“11 bis. La provincia, nel caso di scarichi di acque reflue urbane con oltre 2000 AE se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione e oltre 10.000 AE se recapitanti in acque marine, in sede di autorizzazione:
a) specifica, in considerazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali allacciati alla pubblica fognatura, quali parametri della tabella 3 dell’allegato 5 della parte
III al decreto legislativo, non ricompresi nelle tabelle 1 e 2 dello stesso, devono soddisfare i limiti allo scarico disposti dall’ autorizzazione stessa;
b) fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l’ attività di controllo indicando per i parametri della tabella 1 dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate o, in alternativa, la percentuale minima di riduzione del carico in ingresso all’impianto.”.
9. Dopo il comma 11 bis dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente
“11 ter. La provincia, sulla base delle disposizioni attuative dell’articolo 21 ter, della legge regionale, in sede di autorizzazione, fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l’attività di controllo relativamente ai composti dell’azoto e del fosforo indicando o la percentuale di riduzione
del carico in ingresso all’impianto di trattamento o la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.