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Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 21 dicembre 2012

Art. 1
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”) sono inserite le seguenti:
“ b bis) acque reflue agroalimentari: le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo e le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo;
b ter) ammendante: materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 4 al
Sito esternodecreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
(Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’
Sito esternoarticolo 13 della legge 7 luglio 2009
);”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserita la seguente:
“c bis) autocontrollo: l’insieme delle verifiche effettuate dal gestore sullo scarico e sull’ingresso dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, con le frequenze minime previste in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1. della parte III al decreto legislativo, con lo scopo di monitorare l’efficacia del processo depurativo;”.
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono inserite le seguenti:
“d bis) codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole;
d ter) concime: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante come definito dal
Sito esternod.lgs 75/2010
;
d quater) controllo di conformità: l’insieme degli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costituito dai controlli dell’agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dai controlli delegati, utilizzati per la verifica di conformità tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d quinques) controlli ARPAT: gli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane da ARPAT ai fini della verifica di conformità alle tabelle 1 e 2, e per i restanti parametri della tabella 3 dell' allegato 5 della parte III del decreto legislativo e ad altri limiti
definiti in sede locale o negli atti autorizzativi;
d sexties) controlli delegati: l’insieme delle verifiche, sullo scarico e sull’ingresso dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, che in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, sono effettuate dal gestore, su delega dell' ARPAT, in conformità a quanto previsto nei protocolli di controllo di cui alla lettera p bis);”.
4. Le lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono abrogate.
5. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono inserite le seguenti:
“i bis) fanghi di depurazione: i residui derivanti dai processi di depurazione come definiti all’
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
(Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
i ter) fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate o a un loro migliore sviluppo come definito dal
Sito esternod.lgs 75/2010
;” .
6. La lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.
7. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.
8. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“o) piano di emergenza: piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali o ad eventi programmati straordinari connessi all’esercizio degli impianti e delle reti;”.
9. Dopo la lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserita la seguente:
“p bis) protocolli di controllo: i protocolli che disciplinano l’ effettuazione del controllo di conformità e dell’autocontrollo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, sottoscritti da ARPAT e dal gestore dell’impianto, in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 1 capo 3, punto 3.1 al presente regolamento;”.
10. La lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“u) stallatico: gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi da pesci d’allevamento, con o senza lettiera così come definito dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);”
11. Dopo la lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserita la seguente:
“u bis) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione e di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c)
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
e da piccole aziende agroalimentari;”.
12. La lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
“ v) stoccaggio di acque reflue agroalimentari: il deposito delle acque reflue agroalimentari destinate all’utilizzazione agronomica;”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.