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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

TITOLO III
- Disposizioni finali
CAPO I
- Modifiche al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005
Art. 22
1. La rubrica dell’articolo 2 del d.p.g.r. 31 gennaio 2005, n.8/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto su ferro e suoi sostitutivi.) è sostituito dal seguente:
“ Marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali”
2. Il comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. del 8/R/2005 è sostituito dal seguente:
“1. Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98 , riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 33 di altezza, è apposto, sulle due fiancate esterne di ogni singolo treno acquistato o ristrutturato con contributi della Regione, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 8/R/2005 è abrogato.
Art. 23
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 8/R/2005 le parole “
allegato al presente regolamento sotto la lettera “B””
sono sostituite dalle seguenti:
Art. 24
- Abrogazione degli allegati “A” e “B”del d.p.g.r. 8/R/2005
1. L’allegato
“A”
del d.p.g.r. 8/R/2005 concernente
“Marchio trasporti regionali - manuale d’uso”
è abrogato.
2. L’allegato
“B”
del d.p.g.r. 8/R/2005 concernente
“Schema della carta dei servizi dei trasporti”
è abrogato.
Art. 25
1. La rubrica dell’articolo 2 del d.p.g.r. 31 gennaio 2005, n. 9/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.) è sostituito dal seguente:
“Marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali”
2. Il comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituito dal seguente:
1. Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98 , riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 20 di altezza, è apposto, esternamente ad ogni singolo mezzo del trasporto pubblico locale, sulle due fiancate, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 9/R/2005 è abrogato.
Art. 26
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole
“allegato al presente regolamento sotto la lettera “B””
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 26, comma 2,
della l.r. 42/98 .”.
Art. 27
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:
“e) Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98
Art. 28
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:
“e) Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98
Art. 29
La lettera e) del comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:
“e) Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98
Art. 30
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:
“b) Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98
Art. 31
- Abrogazione dell’allegato “A” e “ B” del d.p.g.r. 9/R/2005
1. L’allegato
“A”
del d.p.g.r. 9/R/2005 concernente
“Marchio trasporti regionali - manuale d’uso”
è abrogato.
2. L’allegato
“B”
del d.p.g.r. 9/R/2005 concernente
“Schema della carta dei servizi dei trasporti”
è abrogato.
CAPO II
- Disposizioni transitorie
Art. 32
- Norma transitoria
1. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di trasporti adotta l’atto di cui all’articolo 20, comma 2, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino all'adozione dell’atto di cui al comma 1, il gestore effettua l’indagine sulla soddisfazione dell’utenza sulla base di apposito questionario mediante il quale sono comunque rilevati i dati relativi al gradimento dei fattori di qualità di cui all’articolo 20, comma 1.
3. Fino alla approvazione dello schema tipo della carta dei servizi di cui all’articolo 2, ai fini del presente regolamento si applica lo schema tipo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n. 246.
4. Fino all’approvazione dello schema tipo della carta dei servizi di cui all’articolo 3 del d.p.g.r. 8/R/2005, come modificato dal presente regolamento, ai fini del regolamento medesimo si applica lo schema tipo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n. 246.
5. Fino all’approvazione dello schema tipo della carta dei servizi di cui all’articolo 3 del d.p.g.r. 9/R/2005, come modificato dal presente regolamento, ai fini del regolamento medesimo si applica lo schema tipo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n. 246.
CAPO III
- Entrata in vigore
Art. 33
- Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.