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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 8
1. Nel caso in cui non esistano sistemi centralizzati di controllo dei mezzi, il gestore redige e conserva, a bordo di ciascun mezzo, un apposito registro, denominato “diario di bordo”, da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio con la segnalazione degli eventi che divergono dal programma d’esercizio e che incidono sulle prestazioni rese all’utente.
2. Il diario di bordo di cui al comma 1 contiene in ogni caso le seguenti informazioni :
a) l’entità e la causa dei ritardi;
b) la mancata effettuazione della corsa;
c) le carenze del livello di pulizia;
d) il malfunzionamento degli impianti di percorso;
e) le carenze di funzionalità e di sicurezza del mezzo;
f) le segnalazioni di disservizi da parte della clientela.
3. Il diario di bordo contiene altresì il dato relativo alla frequentazione dei mezzi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.