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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 21
- Modalità di trasmissione dei dati all'Osservatorio per la mobilità ed i trasporti (Articolo 23, comma 1, lett. n-bis) l.r. 42/1998 )
1. Con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3 della l.r. 40/2009 , i gestori trasmettono all’Osservatorio per la mobilità ed i trasporti di cui all’articolo 21della l.r. 42/98 :
a) i dati relativi alle indagini di cui all’articolo 20;
b) le informazioni necessarie alla pubblicazione, da parte della Regione, dell’orario integrato dei servizi di trasporto pubblico locale, compresa la comunicazione preventiva di modifiche di orari programmati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.