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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 18
- Modalità di accesso del personale incaricato delle funzioni di vigilanza alle vetture, ai depositi, alle officine e alla documentazione (Articolo 23, comma 1, lett. i) l.r. 42/1998 )
1. Il personale preposto all’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 24 l.r. 42/1998 , dotato di apposita tessera di riconoscimento, ha facoltà di prendere visione dei documenti del gestore relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché di accedere ai mezzi e alle vetture dei servizi sostitutivi previsti in orario, alle officine, agli uffici ed alle sedi aziendali, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. In presenza di sistemi centralizzati di controllo dei mezzi che effettuano il servizio, il gestore garantisce alla Regione e agli altri enti preposti alla vigilanza ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 42/98 l’accesso “in remoto” alle banche dati aziendali per le finalità di cui al Capo III del presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.