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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 17
- Modalità di gestione dei reclami inoltrati dall'utenza (Articolo 23, comma 1, lett. h) l.r. 42/1998 )
1. I reclami degli utenti del trasporto pubblico locale sono inviati in alternativa :
a) al gestore del servizio, secondo le modalità previste nella carta dei servizi;
b) al numero verde della Regione Toscana, appositamente istituito.
2. Nel caso di cui al comma 1 lettera a), il gestore è tenuto a rispondere ai reclami pervenuti, secondo le procedure stabilite nella carta dei servizi e, comunque, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del reclamo.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la Regione inoltra ai gestori i reclami degli utenti del trasporto pubblico locale pervenuti al proprio numero verde. I gestori forniscono risposte esaurienti ai reclami pervenuti e provvedono all’invio delle stesse alla struttura regionale competente, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo. Le comunicazioni di cui al presente comma avvengono mediante modalità telematiche in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute opponibili a terzi o, in caso di impossibilità tecnica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La Regione provvede ad inviare agli utenti la risposta ai reclami di cui al comma 3, previa istruttoria ed eventuali accertamenti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle risposte dal gestore.
5. Il gestore si dota di procedura certificata per la gestione dei reclami, anche al fine di consentire i controlli di cui all’articolo 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.