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Regolamento 4 dicembre 2012, n. 70/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23, comma 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 10
- Igiene dei locali e dei mezzi (Articolo 23, comma 1 lett. e), l.r. 42/1998 )
1. Il gestore mantiene in adeguate condizioni igieniche i mezzi, le aree adibite a stazione o fermata, nonché i locali aziendali adibiti al servizio a cui ha accesso l’utenza, mediante interventi di pulizia ordinaria giornaliera. La data e l’orario dell’ultima pulizia giornaliera effettuata è resa visibile all’utenza mediante l’esposizione di appositi cartelli o avvisi sui mezzi, locali ed aree.
2. La pulizia ordinaria giornaliera di cui al comma 1 comprende, in ogni caso lo spazzamento, la vuotatura dei cestini e l’eliminazione dei rifiuti grossolani.
3. Il gestore esegue la pulizia straordinaria dei mezzi con periodicità non superiore a quindici giorni. La data dell’ultima pulizia straordinaria effettuata è resa visibile all’utenza mediante l’esposizione sui mezzi di appositi cartelli o avvisi.
4. La pulizia straordinaria di cui al comma 3 comprende la pulizia interna ed esterna dei mezzi. La pulizia straordinaria interna comprende in ogni caso la pulizia dei sedili e dei poggiatesta, dei supporti di sostegno e dei pulsanti, lo spazzamento ed il lavaggio dei corridoi, degli spazi tra i sedili, del posto guida, dei gradini, nonché la pulizia dei vetri.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.