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Regolamento 22 ottobre 2012, n. 58/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 26 ottobre 2012

Art. 2
- Classificazione delle zone soggette a rischio sismico. Zone a bassa sismicità
1. La classificazione delle zone soggette a rischio sismico è effettuata con la deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 96 della l.r.1/2005.
2. Tenuto conto della classificazione effettuata con la deliberazione di cui al comma 1, ai fini della differenziazione della dimensione del campione assoggettato a verifica mediante il metodo a campione ai sensi dell'articolo 105 quater della l.r.1/2005, le zone a bassa sismicità si distinguono in:
a) zona 3;
b) zona 4.
3. La zona 3 è suddivisa in fasce di pericolosità che tengono conto del “valore di accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale (Vn) di 50 anni e categoria d’uso (Cu) pari ad 1 (classe d’uso II)”, di seguito indicato “ag” come segue:
a) fascia A, contraddistinta da valori di ag> 0.15 g;
b) fascia B, contraddistinta da valori di 0.125< ag < 0.15g;
c) fascia C, contraddistinta da valori di ag < 0.125g.
4. Ai sensi dell’articolo 107, comma 1, lettera d-bis della l.r. 1/2005, il progettista assevera la zona sismica e la fascia di pericolosità del sito, specificandone il valore ag.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.