Regolamento 9 ottobre 2012, n. 55/R
Regolamento di attuazione dell’ articolo 76 bis, comma 8, legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in merito all’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico. (1)
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012
Art. 9
- Profilo sanitario sintetico “patient summary” (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. Il profilo sanitario sintetico “patient summary”, è il documento socio sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, che riassume la storia clinica del paziente e la sua situazione corrente.
2. La finalità del profilo sanitario sintetico “patient summary” è di favorire la continuità di cura, permettendo un rapido inquadramento del paziente al momento di un contatto non previsto, come in caso di emergenza e pronto soccorso.
3. I dati essenziali che compongono il profilo sanitario sintetico “patient summary” sono riconducibili a quelli individuati nelle “Linee guida nazionali - Il fascicolo sanitario elettronico”, di cui all’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 10 febbraio 2011, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ( Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 34).
4. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nel profilo sanitario sintetico “patient summary” è del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, che procede alla redazione dello stesso. 5. Nell’ambito del FSE, il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta rende disponibile il profilo sanitario sintetico “patient summary” tramite l’azienda sanitaria con la quale è in rapporto di convenzione, al fine di alimentare il FSE, e per i soli cittadini che lo hanno attivato.
Note del Redattore:
A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.