Regolamento 9 ottobre 2012, n. 55/R
Regolamento di attuazione dell’ articolo 76 bis, comma 8, legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in merito all’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico. (1)
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012
Art. 8
- Dati e documenti che confluiscono nel FSE (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. Il FSE è costituito da un indice che lega i dati personali dell’interessato a tutte le prestazioni che lo riguardano e che garantisce la visibilità delle stesse. I dati personali sono composti dai dati anagrafici contenuti nell’anagrafe regionale degli assistiti e dalle informazioni amministrative relative alla posizione dell’interessato nei confronti del SSR e dei servizi socio-sanitari.
2. Il FSE si alimenta a partire dalla data in cui l’assistito esprime per la prima volta il proprio consenso alla sua attivazione. Fanno eccezione i dati relativi ad esenzioni per patologia e vaccinazioni per le quali viene mostrato il dato attivo o in corso di validità.
3. I dati e documenti sanitari e socio-sanitari, rilasciati da soggetti del SSR e dei servizi socio-sanitari, sono tutti quelli che riguardano l’assistito nel suo percorso all’interno del SSR, tra i quali:
a) referti;
b) accessi e verbali di pronto soccorso;
c) lettere di dimissioni;
d) schede di dimissione ospedaliera;
e) registri operatori;
f) assistenza domiciliare;
g) assistenza residenziale e semiresidenziale;
h) profilo sanitario sintetico “patient summary”;
i) bilanci di salute;
j) erogazione farmaci;
k) prescrizioni farmaceutiche;
l) vaccinazioni;
m) certificati.
4. I dati anagrafici, conservati separatamente dai dati idonei a rivelare lo stato di salute in applicazione dell’articolo 22, comma 7, d.lgs.n.196/2003 sono ricongiungibili, al momento dell'accesso ai dati stessi da parte di un utente autorizzato, ai dati e documenti sanitari e socio-sanitari tramite la funzione di gestione dell’indice, di cui è titolare del trattamento la Regione.
5. L’indice contiene anche le informazioni sul consenso che l’assistito ha espresso relativamente all’attivazione del FSE e alla visibilità delle prestazioni ivi contenute.
Note del Redattore:
A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.