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Art. 8
- Dati e documenti che confluiscono nel FSE (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. Il FSE è costituito da un indice che lega i dati personali dell’interessato a tutte le prestazioni che lo riguardano e che garantisce la visibilità delle stesse. I dati personali sono composti dai dati anagrafici contenuti nell’anagrafe regionale degli assistiti e dalle informazioni amministrative relative alla posizione dell’interessato nei confronti del SSR e dei servizi socio-sanitari.
2. Il FSE si alimenta a partire dalla data in cui l’assistito esprime per la prima volta il proprio consenso alla sua attivazione. Fanno eccezione i dati relativi ad esenzioni per patologia e vaccinazioni per le quali viene mostrato il dato attivo o in corso di validità.
3. I dati e documenti sanitari e socio-sanitari, rilasciati da soggetti del SSR e dei servizi socio-sanitari, sono tutti quelli che riguardano l’assistito nel suo percorso all’interno del SSR, tra i quali:
a) referti;
b) accessi e verbali di pronto soccorso;
c) lettere di dimissioni;
d) schede di dimissione ospedaliera;
e) registri operatori;
f) assistenza domiciliare;
g) assistenza residenziale e semiresidenziale;
h) profilo sanitario sintetico “patient summary”;
i) bilanci di salute;
j) erogazione farmaci;
k) prescrizioni farmaceutiche;
l) vaccinazioni;
m) certificati.
4. I dati anagrafici, conservati separatamente dai dati idonei a rivelare lo stato di salute in applicazione dell’articolo 22, comma 7, d.lgs.n.196/2003 sono ricongiungibili, al momento dell'accesso ai dati stessi da parte di un utente autorizzato, ai dati e documenti sanitari e socio-sanitari tramite la funzione di gestione dell’indice, di cui è titolare del trattamento la Regione.
5. L’indice contiene anche le informazioni sul consenso che l’assistito ha espresso relativamente all’attivazione del FSE e alla visibilità delle prestazioni ivi contenute.

Note del Redattore:

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A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.