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Art. 7
- Soggetti del SSR e dei servizi socio-sanitari abilitati alla formazione e implementazione del FSE (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. I soggetti che nello svolgimento della loro attività professionale nell’ambito di un processo di cura alimentano in maniera continuativa il FSE sono:
a ) aziende sanitarie;
b ) i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, inclusi i loro sostituti e coloro che esercitano in forma associata;
c) ogni altro soggetto, anche privato, che operi all’interno del SSR e dei servizi socio-sanitari.
2. La titolarità del trattamento dei dati personali è dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo socio sanitario presso cui sono redatte le informazioni sanitarie che alimentano il FSE.
3. Ciascuna categoria di titolari di cui al comma 1 può accedere alle informazioni sanitarie che ha prodotto, anche ai fini di verificarne la correttezza su segnalazione dell’interessato.

Note del Redattore:

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A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.