Regolamento 9 ottobre 2012, n. 55/R
Regolamento di attuazione dell’ articolo 76 bis, comma 8, legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in merito all’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico. (1)
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012
Art. 7
- Soggetti del SSR e dei servizi socio-sanitari abilitati alla formazione e implementazione del FSE (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. I soggetti che nello svolgimento della loro attività professionale nell’ambito di un processo di cura alimentano in maniera continuativa il FSE sono:
a ) aziende sanitarie;
b ) i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, inclusi i loro sostituti e coloro che esercitano in forma associata;
c) ogni altro soggetto, anche privato, che operi all’interno del SSR e dei servizi socio-sanitari.
2. La titolarità del trattamento dei dati personali è dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo socio sanitario presso cui sono redatte le informazioni sanitarie che alimentano il FSE.
3. Ciascuna categoria di titolari di cui al comma 1 può accedere alle informazioni sanitarie che ha prodotto, anche ai fini di verificarne la correttezza su segnalazione dell’interessato.
Note del Redattore:
A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.