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Art. 6
- Dati soggetti a tutela dell'anonimato (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. I dati e i documenti sanitari e socio-sanitari disciplinati da disposizioni normative a maggiore tutela dell’anonimato, in particolare quelle a tutela delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia, delle persone sieropositive, di chi fa uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, delle donne che si sottopongono a un'interruzione volontaria di gravidanza o che decidono di partorire in anonimato, nonché con riferimento ai servizi offerti dai consultori familiari, possono essere resi visibili solo previo esplicito consenso dell’interessato, ferma restando la possibilità per l’assistito di ricorrere alla prestazione in anonimato, che rende impossibile da parte dei soggetti che erogano le prestazioni l’alimentazione del FSE.
2 E’ responsabilità dei professionisti o degli operatori sanitari che erogano la prestazione acquisire l’esplicito consenso dell’interessato.

Note del Redattore:

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A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.