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Art. 5
- Formazione e implementazione del FSE (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. Una volta prestato il consenso alla sua attivazione, e ad eccezione dei dati disciplinati da disposizioni normative a maggior tutela dell’anonimato, l’assistito può decidere se il suo FSE sia alimentato in maniera automatica, per cui tutti i dati e i documenti sanitari e socio-sanitari vi confluiscono automaticamente, oppure in maniera selettiva, alimentando il proprio FSE per ogni singolo dato e documento sanitario e socio-sanitario o per classi di essi, tramite una sezione separata del fascicolo in cui vengono mostrate le sole informazioni di sintesi e non il suo dettaglio. L’assistito può variare la modalità di alimentazione in qualsiasi momento.
2. L’assistito ha il diritto di oscurare dal FSE dati e documenti sanitari e socio-sanitari che lo hanno precedentemente alimentato; in questo caso i dati e i documenti sanitari e socio-sanitari oscurati vengono mantenuti in una sezione separata del FSE con le sole informazioni di sintesi e non il loro dettaglio; i dati e i documenti sanitari e socio-sanitari oscurati possono comunque essere nuovamente inseriti fra i contenuti del FSE.

Note del Redattore:

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A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.