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Art. 4
1. Il FSE può essere attivato solo dopo che l’assistito ha preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati inseriti nel FSE ed ha espresso un esplicito consenso alla sua attivazione.
2. Il consenso all’attivazione del FSE può essere espresso presso uno dei punti di attivazione individuati, oppure per via telematica previa attivazione e autenticazione tramite TS-CNS.
3. Nel caso di minore o di persona sottoposta a tutela, il consenso deve essere espresso dal tutore, mediante l'esibizione di un proprio documento di identità. In caso di attivazione telematica il consenso deve essere espresso dal tutore, che ha provveduto all’attivazione della TS-CNS del minore o del tutelato mediante esibizione di un proprio documento di identità.
4. Al raggiungimento della maggiore età, il consenso deve essere confermato da un’espressa manifestazione di volontà del neo-maggiorenne, dopo aver preso visione dell’informativa, recandosi ad uno dei punti di attivazione. Qualora il consenso non sia confermato esplicitamente, il FSE viene disattivato dopo tre mesi dal raggiungimento della maggiore età, in maniera equivalente ad una esplicita operazione di revoca del consenso, di cui al comma 6.
5. Nei casi in cui l’interessato sia impossibilitato per motivi di salute ad attivare personalmente il proprio FSE, lo stesso può delegare all’attivazione un altro soggetto, che deve produrre una delega sottoscritta dal delegante accompagnata dalla copia di un documento di identità dello stesso e un proprio documento d'identità.
6. L’interessato può in ogni momento revocare, con accesso telematico o tramite dichiarazione resa presso uno dei punti di attivazione, il consenso prestato in precedenza.
7. La revoca di cui al comma 6 determina l’interruzione dell’alimentazione del FSE e la disabilitazione dell’accesso, senza conseguenze in ordine all’erogazione delle prestazioni del SSR e dei servizi socio-sanitari. Il FSE viene comunque alimentato da eventuali correzioni dei dati che lo hanno composto fino alla revoca del consenso, da parte degli organismi sanitari che hanno generato tali dati.
8. In caso di successiva riattivazione vengono resi nuovamente visibili nel FSE i dati che lo hanno implementato fino alla precedente operazione di revoca, ivi comprese le correzioni anche successive alla revoca del consenso.
9. Una volta disattivato, il FSE resta disponibile in conformità agli obblighi di legge per 10 anni.
10. Il consenso all’attivazione del FSE vale anche quale consenso per l’accesso al proprio FSE da parte di professionisti ed operatori sanitari nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l’incolumità fisica dell’interessato, secondo le modalità specificate nell’articolo 11.
11. All’interessato deve essere garantita la possibilità di esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nei confronti dei dati personali trattati nel FSE. Tali diritti sono esercitati direttamente nei confronti dei titolari del trattamento, che possono dare riscontro alle richieste dell’interessato mediante annotazione delle modifiche, senza alterazione della documentazione di riferimento.
12. All’interessato devono inoltre essere garantite facili modalità di consultazione del proprio FSE.

Note del Redattore:

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A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.