Regolamento 9 ottobre 2012, n. 55/R
Regolamento di attuazione dell’ articolo 76 bis, comma 8, legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in merito all’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico. (1)
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012
Art. 3
- Accesso al FSE (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. Lo strumento per l'accesso dell’assistito al proprio FSE è la CNS, dotata di un codice di accesso personale e segreto.
2. Il FSE è uno strumento a disposizione dell’interessato, che può decidere di farlo consultare ai professionisti e agli operatori sanitari.
3. Nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l’incolumità fisica dell’interessato, i medici del SSR possono accedere al FSE secondo le modalità specificate nell’articolo 11.
4. Ogni accesso alle informazioni contenute nel FSE è registrato in apposita sezione a disposizione dell’interessato.
Note del Redattore:
A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.