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Art. 3
1. Lo strumento per l'accesso dell’assistito al proprio FSE è la CNS, dotata di un codice di accesso personale e segreto.
2. Il FSE è uno strumento a disposizione dell’interessato, che può decidere di farlo consultare ai professionisti e agli operatori sanitari.
3. Nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l’incolumità fisica dell’interessato, i medici del SSR possono accedere al FSE secondo le modalità specificate nell’articolo 11.
4. Ogni accesso alle informazioni contenute nel FSE è registrato in apposita sezione a disposizione dell’interessato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.