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Art. 14
- Disattivazione del fascicolo in caso di decesso dell’assistito (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. Al momento del decesso dell’assistito, il suo fascicolo viene disattivato: ciò determina la disabilitazione dell’accesso. Il fascicolo viene comunque alimentato da eventuali correzioni dei dati che lo hanno composto fino alla disattivazione, da parte degli organismi sanitari che hanno generato tali dati.
2. Il FSE viene conservato per eventuali obblighi di legge per 10 anni.

Note del Redattore:

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A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.